I Consigli Regionali rivestono un importante ruolo istituzionale nelle Regioni e nei riguardi del Consiglio Federale. Il 1 ottobre il Consiglio Federale ha approvato, e messo in vigore, il Regolamento dei Consigli Regionali FIF. Ve lo riportiamo integralmente.
Al fine di garantire ai Club una maggiore partecipazione ed interazione con le attività della propria Delegazione, il Consiglio Federale istituisce in ogni Delegazione il Consiglio Regionale.
Esso è composto da Iscritti che siano affiliati alla F.I.F. da almeno un anno oltre quello in corso e in regola con l’affiliazione.
I Consiglieri regionali sono eletti dai Club e durano in carica per quattro anni o fino allo scadere del mandato del Consiglio Federale. Possono essere rieleggibili.
Il numero di componenti il Consiglio Regionale è stabilito in:
n. 2 per le Delegazioni fino a 7 Club affiliati;
n. 4 per le Delegazioni da 8 a 20 Club affiliati;
n. 6 per le Delegazioni da 21 a 40 Club affiliati;
n. 8 per le Delegazioni con oltre 40 Club affiliati.
Il Consiglio Regionale riveste un importante ruolo istituzionale nella Regione e nei riguardi del Consiglio Federale.
Non ha potere decisionale, ma esclusivamente consultivo sia nei confronti dei Club che del Delegato Regionale.
Può collaborare, se richiesto, con il Delegato Regionale nelle attività decisionali, organizzative e strutturali, garantendo comunque che l’indirizzo scelto risponda alle reali esigenze dei Club.
Il Delegato Regionale che intende delegare il Consiglio Regionale nello svolgimento dei propri compiti, ad esempio presenziare in sua vece ad una manifestazione iscritta a calendario regionale o nazionale, deve presentare richiesta scritta tramite email indirizzata a tutto il Consiglio Regionale, al Club interessato e per conoscenza alla Segreteria Federale. Il Consiglio Regionale valuterà autonomamente quale Consigliere incaricare, notiziandone l’esito al Delegato Regionale, al Club interessato ed alla Segreteria Federale. Ovviamente, se nessun Consigliere Regionale risulta disponibile, non vi è nessun obbligo di adesione alla richiesta.
Il o i Consiglieri Regionali che partecipano ad eventi o manifestazioni istituzionali sarebbe opportuno che indossassero la divisa scelta in ambito nazionale, anche quando si presenzia su richiesta del Delegato Regionale. Ciò al fine di identificarsi inequivocabilmente nei confronti dei Club e degli Iscritti.
Su propria iniziativa o su richiesta dei Club, il Consiglio Regionale può collegialmente rapportarsi direttamente con il Consiglio Federale per esporre eventuali problematiche, notiziando per conoscenza il Delegato Regionale.
Il suo compito primario resta comunque quello di ascoltare i Club o gli Iscritti al fine di dirimere, in prima istanza e d’intesa con il Delegato Regionale, eventuali conflitti locali o per cercare di risolvere problematiche regionali, prima di coinvolgere il Consiglio Federale.
Il Consiglio Regionale può essere convocato su iniziativa del Consiglio Federale, del Delegato Regionale oppure su richiesta anche di un solo membro del Consiglio stesso.
Le riunioni del Consiglio Regionale sono valide, a qualsiasi titolo, quando sia presente la maggioranza dei membri che lo compongono.
I candidati al ruolo di Consigliere Regionale seguiranno la medesima procedura già esposta per la candidatura del Delegato Regionale.
Potranno esservi più candidati al ruolo di Consigliere regionale iscritti alla stessa Associazione, ma non potrà essere eletto più di un membro per singolo sodalizio.
La presenza di un numero minore di candidati rispetto a quello previsto nella rispettiva Regione non invaliderà la regolare elezione del Consiglio Regionale in difetto numerico.
L’Assemblea regionale delle Associazioni per l’elezione del Consiglio Regionale è validamente costituita in prima convocazione quando sono rappresentate la metà più una di tutte le Associazioni della Delegazione.
L’Assemblea regionale delle Associazioni per l’elezione del Consiglio Regionale è validamente costituita in seconda convocazione a prescindere dal numero di Associazioni rappresentate.
Ogni Associazione ha diritto di voto come previsto dallo Statuto Federale (Art. 13).
Per stabilire chi ha diritto al voto e per la validità dei voti delegati si fa riferimento a quanto previsto dal Regolamento delle Delegazioni Regionali per l’elezione del Delegato Regionale.
L’Assemblea delle Associazioni nomina un Presidente e un Segretario dell’Assemblea, incaricato di redigere il verbale, nonché due scrutinatori. Le votazioni vengono svolte a scrutinio segreto.
Lo spoglio delle schede inizierà subito dopo che l’ultimo delegato presente abbia espresso il proprio voto e comunque entro l’orario stabilito nella convocazione.
Il verbale dell’Assemblea, con l’esito della votazione e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nonché dai due scrutinatori, dovrà essere inviato nel più breve tempo possibile alla Segreteria Federale, che provvederà all’inoltro al Consiglio Federale per ratificare la nomina e l’attribuzione degli incarichi ai neo eletti del Consiglio Regionale.
Nel caso in cui non vi fosse un sufficiente numero di candidati al ruolo di Consigliere Regionale i candidati non eletti al ruolo di Delegato Regionale potranno, su base volontaria, assumere il ruolo di Consigliere Regionale secondo l’ordine di preferenza, fino alla copertura dei posti previsti per la Delegazione e rimasti vacanti.
Anche in questo caso i membri del Consiglio Regionale non potranno essere più di uno per Club.
Se le votazioni per l’elezione dei Consiglieri Regionali avvenissero contestualmente a quelle per la nomina del Delegato Regionale, dall’Assemblea verranno eletti un unico Presidente e Segretario, nonché due scrutinatori. In tal caso verrà redatto un unico verbale per le elezioni dei due organi istituzionali.
La carica di Consigliere Regionale è incompatibile con le altre cariche istituzionali della Federazione.
Il Consiglio Regionale decade per:
a) Naturale scadenza del mandato.
b) Dimissioni della metà più uno dei membri, presentate per iscritto al Consiglio Federale.
c) Revoca dell’incarico su delibera del Consiglio Federale.
La revoca dell’incarico può essere deliberata dal Consiglio Federale nei seguenti casi:
a) Ripetuta e accertata inadempienza ingiustificata dei compiti attribuiti dal presente Regolamento.
b) Effettuazione di attività o comportamenti non in linea con i propositi etici e sociali della Federazione.
c) Su delibera dell’assemblea dei Club affiliati in Delegazione, con maggioranza favorevole dei due terzi degli aventi diritto.
In tali casi il Consiglio Federale comunica agli interessati, al Delegato Regionale e a tutte le Associazioni affiliate la revoca, procedendo a nuove elezioni del Consiglio Regionale.
Il singolo Consigliere Regionale decade per:
a) Naturale scadenza del mandato.
b) Dimissioni presentate per iscritto al Consiglio Federale.
c) Revoca dell’incarico su delibera del Consiglio Federale.
La revoca dell’incarico può essere deliberata dal Consiglio Federale nei seguenti casi:
a) Ripetuta e accertata inadempienza ingiustificata dei compiti attribuiti dal presente Regolamento.
b) Reiterate assenze ingiustificate alle attività istituzionali e formative
c) Effettuazione di attività o comportamenti non in linea con i propositi etici e sociali della Federazione.
d) Per accertata e grave mancanza di requisiti morali.
e) Su delibera dell’assemblea dei Club affiliati in Delegazione, con maggioranza favorevole del 50% +1 degli aventi diritto.
f) Mancato rinnovo dell’affiliazione nei termini previsti dallo Statuto.
In tali casi il Consiglio Federale comunica all’interessato, al Delegato Regionale e a tutte le Associazioni affiliate la revoca, procedendo a nuove elezioni per la sostituzione del Consigliere revocato o nominando al ruolo gli eventuali candidati (Consiglieri o Delegato Regionale) non eletti, se ancora disponibili.
I componenti il Consiglio Regionale rimangono in carica per quattro anni e comunque decadono dall’incarico allo scadere del mandato del Consiglio Federale. Possono essere rieleggibili.