Lo statuto Lo statuto

Statuto Federazione Italiana Fuoristrada

Art. 1 -Denominazione e sede

1- E’ costituita l’Associazione “Federazione Italiana Fuoristrada”, di seguito definita anche solo “Federazione”. La “Federazione” ha la propria sede legale nel Comune di Modena (MO) e può istituire sedi operative in altre città, nonché all’estero nel rispetto delle leggi tempo per tempo vigenti.
2- Il trasferimento della sede legale in altro Comune potrà avvenire c on delibera del Consiglio Federale, con la comunicazione agli uffici competenti.


Art. 2 – Durata

1 – La durata della Federazione è illimitata.


Art. 3 – Scopi

1 – La Federazione è apartitica e non ha fini di lucro. Gli scopi della Federazione sono la diffusione della conoscenza e della pratica del fuoristradismo in tutti i suoi molteplici aspetti; sportivo dilettantistico, di promozione sociale, di formazione della persona. In particolare, tali scopi vengono perseguiti mediante:
a) l’incentivazione dell’e sercizio della attività fuoristradistica nel rispetto della natura e dell’ambiente, volta anche all’impiego del tempo libero;
b) lo studio di tutti i problemi della categoria, o di interesse generale per la pratica del fuoristrada;
c) la rappresentanza d ella categoria in tutte le sedi a carattere nazionale ed internazionale;
d) la tutela in ogni campo, con la collaborazione e di concerto con le organizzazioni che la compongono, e gli interessi della categoria;
e) la designazione e la nomina dei propri rappresentanti in tutti i consessi nei quali tale rappresentanza sia prevista o consentita o richiesta;
f) l’assistenza alle Associazioni affiliate nell’espletamento dei compiti di loro spettanza;
g) l’incentivazione e la promozione del volontariato assistenziale nonché la partecipazione alla Protezione Civile;
h) la promozione dello sport fuoristradistico, inteso anche come efficace strumento di educazione sia fisica che morale;
i) l’organizzazione di manifestazioni sportive e non, alle quali possano partecipare veicoli adatti alla marcia fuoristrada mediante l’esercizio dei poteri delegati dalle Autorità Costituite o dagli organi internazionali; il coordinamento e la regolamentazione di tali manifestazioni, la compilazione dei relativi calendari e la omologazione dei risultati;
j) la promozione e lo scambio di rapporti con i sodalizi di altri paesi;
k) la promozione della ricerca e della conservazione di veicoli storici o di particolari settori di veicoli, adatti alla marcia fuoristrada, anche egolamentando appositi registri;
l) l’attività, in ogni senso svolta, al fine di tutelare gli interessi della Federazione medesima, dei Clubs, dei Circoli, degli Enti, delle Associazioni affiliate e dei Soci di esse iscritti alla federazione;
m) la formazione tecnica ed agonistica dei conduttori, ancorché non iscritti, all’uso dei veicoli fuoristrada, anche a mezzo della Scuola Federale o aziende consociate;
n) l’istruzione e la formazione all’uso dei veicoli fuoristrada, con particolare riguardo alle prescrizioni in tema di sicurezza sul lavoro previste dalle normative vigenti;
o) ogni atto ritenuto idoneo ed opportuno dal Consiglio Federale.
2- La Federazione, per conseguire gli scopi statutari nonché per le attività istituzionali, potrà assumere personale dipendente e potrà svolgere, con funzione accessoria e strumentale, attività commerciale secondo le modalità e le forme determinate dal Consiglio Federale. I costi ed i ricavi relativi a tale attività dovranno andare a formare un conto economico separato ed autonomo, di natura “commerciale”, i cui eventuali saldi economici positivi, al netto delle imposte dovute, non avendo la Federazione fini di lucro, dovranno essere esclusivamente utilizzati nell’attività istituzionale di cui sopra, con divieto di stribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione.
3- La Federazione potrà partecipare ad enti diversi o società di capitale, alle quali, eventualmente, concedere l’uso del proprio marchio, secondo le forme e le modalità determinate e deliberate dal Consiglio Federale. Si richiama, per quanto compatibile, la normativa di cui all’art. 148 del D.p.r. n. 917 del 22 dicembre 1986.


Art. 4 – Affiliati

1- L’adesione alla “Federazione” è aperta a tutte le Associazioni fuoristradistiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono, spirito, obiettivi ed ideali.
2- La “Federazione” è costituita dalle Associazioni fuoristradistiche affiliate secondo i modi e termini indicati nei successivi articoli, nonché dalle Associazioni corrispondenti con sede all’estero.


Art. 5 – Iscritti

1- Sono iscritti alla Federazione i Soci delle Associazioni affiliate.


Art. 6 – Modalità e durata

dell’affiliazione delle Associazioni.

1- Le Associazioni che intendono far parte della Federazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Federale, dichiarando espressamente di accettare lo Statuto della Federazione ed allegando i seguenti documenti:
a) una copia del loro atto costitutivo e del loro Statuto;
b) il versamento della quota associativa annua stabilita dal Consiglio Federale di cui alsuccessivo art. 9, lett. i), che sarà restituita in caso di mancata ammissione;
c) l’elenco completo di tutti i Soci.
2- Presupposto per la nuova affiliazione alla Federazione è che l’Associazione abbia, per il primo anno, un numero di soci non inferiore a quindici, che iscriva alla Federazione tutti i propri soci e che il suo statuto sia conforme agli scopi della Federazione.
3- Sulla domanda di ammissione decide il Consiglio Federale con delibera, visto il parere, non vincolante, espresso dal competente Delegato Regionale ed in conformità all’eventuale Regolamento di cui all’art. 21 lettera n) del presente Statuto.
4- Il Consiglio Federale ha, inoltre, facoltà di negare, a proprio insindacabile giudizio e con delibera motivata comunicata agli interessati, la nuova iscrizione anche di singoli soci di Associazioni affiliate o da affiliare.
5- L’affiliazione decorre dalla data della delibera di accettazione del Consiglio Federale e scade il 31 dicembre dello stesso anno.
6- Le modalità e le scadenze da osservare per il rinnovo dell’affiliazione vengono deliberate dal Consiglio Federale, in conformità a quanto previsto nel succ essivo art. 9).


Art. 7 – Associazioni corrispondenti

1- Possono far parte della Federazione, come Associazioni corrispondenti, le Associazioni con sede all’estero, le quali devono presentare domanda al Consiglio Federale dichiarando espressamente di accettare lo Statuto della Federazione.
2- Ai fini dell’accettazione della domanda, si riporta integralmente a quanto stabilito all’art. 6).


Art. 8 – Diritti delle Associazioni

1- Le Associazioni la cui affiliazione risulti già deliberata, in regola con il pagamento delle quote, che rappresentino almeno un terzo dei voti assembleari calcolati nel modo previsto dal successivo art. 13, possono richiedere la convocazione dell’Assemblea ordinaria della Federazione, indicando le questioni da porre all’ordine del giorno secondo le competenze previste dal successivo art. 17);
2- Indipendentemente dal numero di voti assembleari dei quali dispongano, le Associazioni la cui affiliazione risulti già deliberata, in regola con il pagamento delle quote, che rappresentino un quinto del numero complessivo delle Associazioni affiliate possono richiedere la convocazione del Consiglio Federale indicando questioni di interesse generale da porre all’ordine del giorno.
3- Ogni Associazione, nei termini previsti al successivo art. 13), ha diritto di voto all’Assemblea generale.
4- La Federazione rilascia tessera annuale individuale a tutti i soci delle Associazioni affiliate in regola con le quote annuali.


Art. 9 – Obblighi delle Associazioni

1- Le Associazioni affiliate hanno i seguenti obblighi:
a) accettare ed osservare il presente Statuto ed attenersi alle deliberazioni, alle direttive ed ai regolamenti emanati dagli organi della Federazione;
b) uniformare il loro statuto a quello della Federazione, modificandolo secondo le indicazioni del Consiglio Federale;
c) curare l’iscrizione di tutti i propri Soci alla Federazione;
d) consultarsi tra di loro per la trattazione di problemi di comune interesse;
e) consultare la Federazione ed uniformarsi alle sue direttive prima di adottare deliberazioni su argomenti che involgano questioni di principio e possano comunque pregiudicare gli interessi generali delle Associazioni rappresentate;
f) notificare alla Federazione le eventuali modifiche apportate ai loro statuti e le variazioni delle cariche sociali con copia della relativa delibera;
g) comunicare alla Segreteria federale le variazioni verificatesi negli elenchi dei propri Soci;
h) fornire ogni notizia richiesta dalla Federazione sulla loro struttura ed organizzazione;
i) corrispondere alla Federazione, nella misura determinata dal Consiglio Federale, una quota annua per ogni proprio socio, che deve essere versata in un’unica soluzione entro il 31 dicembre di ogni anno; per le iscrizioni di soci sopraggiunte dopo l’affiliazione o la riaffiliazione, sussiste comunque l’obbligo
di versare la medesima quota annua associativa e
di comunicarne i dati alla Segreteria della Federazione;
j) mantenere un’etica comportamentale in linea con gli scopi della Federazione e nei confronti di essa.
2- L’inosservanza da parte di una Associazione affiliata dell’obbligo di iscrivere alla Federazione tutti i propri soci in qualsiasi momento del periodo affiliativo potrà comportare delibera di esclusione della Associazione inadempiente, ai sensi dell’art. 21 lett. f) del presente Statuto. Il Consiglio Federale, al fine di dare pratica applicazione alla norma, potrà in qualsiasi momento richiedere copia del libro dei soci dell’Associazione affiliata.
3- I diritti dell’Associazione già affiliata che non avrà adempiuto al pagamento della quota annua, relativa al rinnovo, entro il 31 dicembre di ogni anno per quello successivo, saranno considerati sospesi fino all’avvenuto pagamento e comunque non oltre il 30 giugno dell’anno cui la quota è dovuta. Oltre tale data l’Associazione inadempiente viene esclusa di diritto.
4- Saranno disconosciute tutte le attività promosse dalle Associazioni che non provvedono a rinnovare l’affiliazione alla Federazione entro il 31 dicembre di ogni anno, secondo quanto stabilito dal presente Statuto o nel Regolamento delle affiliazioni previsto dall’art. 6). Sono fatte salve specifiche manifestazioni patrimonio della Federazione che, in caso di mancata riaffiliazione o esclusione dell’Associazione organizzatrice, potranno essere svolte direttamente dalla Federazione.
5-Il Consiglio Federale potrà deliberare ammonizioni nei confronti delle Associazioni affiliate che non ottemperino agli obblighi previsti al comma 1) del presente articolo.
6- La delibera di una o più ammonizioni nei confronti di una Associazione affiliata potrà comportare la diffida nei confronti della Stessa, tenuto conto della gravità della inosservanza. La diffida, deliberata dal Consiglio Federale, andrà inviata all’Associazione affiliata a mezzo raccomandata a.r.
7 – In caso di prosieguo dell’inosservanza di cui ai commi precedenti o per gravi inadempienzegià diffidate, il Consiglio Federale potrà procedere con l’esclusione dell’Associazione affiliata, secondo le modalità previste dal successivo art. 10).
8- Il rinnovo dell’affiliazione dell’Associazione può essere escluso in presenza di ammonizioni e/o diffide e/o morosità.


Art. 10 – Scioglimento del

rapporto federativo / Revoca dell’affiliazione

1- Lo scioglimento del rapporto federativo della Associazione può verificarsi per recesso, decadenza od esclusione.
2- Il recesso di una Associazione dovrà essere comunicato a mezzo di lettera raccomandata indirizzata dal legale rappresentante della stessa al Consiglio Federale.
3- La decadenza si verifica nei confronti di una Associazione quando vengano meno i presupposti previsti dall’art. 4) del presente Statuto per l’affiliazione.
4-La decadenza è pronunciata dal Consiglio Federale.
5- La esclusione è pronunciata dal Consiglio Federale nei confronti della Associazione federata che:
a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto ed alle deliberazioni legittimamente adottate dagli Organi federali;
b) in qualunque modo arrechi danno materiale e/o morale e/o di immagine alla Federazione
e/o ad una o più Associazioni affiliate;
c) negli altri casi previsti dall’art. 9) del presente Statuto.
6- L’esclusione dalla Federazione di singoli Iscritti, facenti parte di una Associazione affiliata, potrà essere pronunciata dal Consiglio Federale per i motivi di cui alle lettere a) e b) del comma 5 del presente articolo. In tal caso, la relativa Associazione affiliata, potrà derogare a quanto stabilito dall’art. 9 comma 1 lett. c) solo per i soggetti interessati dall’esclusione.
7- Il socio di un’Associazione affiliata, da essa escluso anche in forma tempo ranea e con delibera, non perde la qualifica di iscritto della Federazione, purché quest’ultima non applichi quanto previsto dal comma 6) del presente articolo.
8- Le delibere in materia di esclusione di singoli Iscritti dalla Federazione devono essere comunicate all’interessato ed alla Associazione di appartenenza a mezzo lettera raccomandata a.r.
9- La cessazione del rapporto federativo non dà diritto al rimborso delle quote versate.
10 – Il recesso, la decadenza o l’esclusione di un’Associazione comporta automaticamente la revoca dell’affiliazione alla Federazione di tutti i relativi iscritti. Questi potranno fare richiesta di riaffiliazione tramite altra Associazione affiliata o da affiliare, previo pagamento della prevista quota.
11 – Le delibere prese dal Consiglio Federale in materia di decadenza e di esclusione devono essere motivate, con l’indicazione precisa degli addebiti e comunicate per iscritto mediante l’invio di lettera raccomandata A.R.
12- Le controversie che insorgessero tra l’Associazione e/o gli Iscritti e la Federazione in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio Federale in materia di decadenza ed esclusione dovranno essere sottoposte al giudizio vincolante del Collegio dei Probiviri, ove, avverso tali provvedimenti l’Associazione abbia proposto ricorso al Presidente entro 30 giorni dalla notifica, tramite raccomandata a.r.


Art. 11 – Organi istituzionali

1- Gli organi della Federazione sono :
· l’Assemblea Generale;
· il Consiglio Federale;
· il Presidente;
· Il Vice-Presidente;
· il Collegio dei Revisori Contabili;
· il Collegio dei Probiviri;
· il Delegato Regionale.


Art. 12 -Durata delle cariche

1- I componenti il Consiglio Federale, il Collegio dei Revisori Contabili, il Collegio dei Probiviri ed i Delegati Regionali restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
2- Tutte le suddette cariche si ritengono assunte a titolo gratuito e non sono remunerabili, salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l’espletamento del mandato.


Art. 13 – Assemblea Generale

1- L’Assemblea Generale è costituita dai delegati che verranno designati da ogni Associazione nel numero qui di seguito indicato:
· associazioni fino a 25 (venticinque) soci = 1 (uno) delegato
· associazioni da 26 (ventisei) a 50 (cinquanta) soci = 2 (due) delegati
· associazioni da 51 (cinquantuno) a 100 (cento) soci = 3 (tre) delegati
· associazioni da 101 (centouno) a 200 (duecento) soci = 4 (quattro) delegati
· associazioni oltre 200 (duecento) soci = 5 (cinque) delegati
2- Ai fini del computo dei delegati si terrà conto del numero dei soci iscritti alla Federazione al quindicesimo giorno precedente la data della Assemblea.
3- Nell’Assemblea Generale riunita per deliberare sulla materia di cui all’art. 17) commasecondo lettera b), in deroga a quanto previsto nei commi precedenti, ogni Associazione ha diritto ad esprimere un solo voto: pertanto per tali delibere ciascuna Associazione ha diritto ad un solo delegato


Art. 14 – Convocazione

1- Alla convocazione della Assemblea Generale provvede il Presidente della Federazione, previa deliberazione del Consiglio Federale, con lettera raccomandata spedita alle Associazioni affiliate almeno 30 giorni prima della data stabilita per la riunione.
2- La lettera dovrà contenere l’indicazione della data, dell’ora e del luogo di riunione previsti per la prima e per la seconda convocazione da tenersi comunque nel giorno successivo alla prima, nonché l’ordine del giorno.
3- L’Assemblea Generale potrà essere convocata anche al di fuori della sede sociale purché nel territorio dello Stato Italiano.
4- In particolari situazioni di urgenza può essere inoltre convocata dal Presidente, mediante telegramma o telefax o e-mail certificata, con preavviso di almeno 10 giorni.


Art. 15 – Ordinamento della Assemblea Generale

1- L’Assemblea Generale può essere ordinaria e straordinaria.
2- L’Assemblea Generale ordinaria si riunisce di norma una volta all’anno, non oltre il mese di giugno, per l’assolvimento dei compiti istituzionali di cui al successivo art. 17 comma 1 ed ogni qualvolta ricorrano le condizioni previste dal presente Statuto.
3- L’Assemblea Generale straordinaria di riunisce nei casi previsti dall’art. 17 comma 2.
4- L’Assemblea adotta le sue deliberazioni in base al metodo del voto delegato secondo le previsioni di cui all’art. 13. Ciascun delegato partecipante dovrà essere m unito di delega firmata dal Presidente dell’Associazione affiliata o delle Associazioni affiliate che rappresenta.
5- Ogni delegato può raccogliere fino ad un massimo di ulteriori 3 deleghe scritte oltre la propria, in rappresentanza di massimo un’altra Associazione affiliata oltre quella di appartenenza.
6- Solo per l’Assemblea generale ordinaria è ammesso il metodo di voto delegato a distanza con modalità stabilite da apposito Regolamento, che il Consiglio Federale dovrà redigere e comunicare alle Associazioni affiliate almeno 30 (trenta) giorni prima della data di svolgimento dell’Assemblea.
7- Non possono partecipare all’Assemblea i delegati designati in rappresentanza di Associazioni non in regola con il versamento delle quote associative.


Art. 16 – Validità dell’Assemblea generale

1- L’Assemblea Generale ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti tanti delegati che rappresentino i due terzi dei voti di cui complessivamente dispongono tutte le Associazioni affiliate.
2- L’Assemblea Generale ordinaria è validamente costituita in seconda convocazione quale che sia il numero dei delegati presenti.
3- L’Assemblea Generale straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti delegati che rappresentino i tre quarti dei voti di cui complessivamente dispongono tutte le Associazioni affiliate.
4- L’Assemblea Generale straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione quando siano presenti delegati che rappresentino un quinto delle Associazioni affiliate.
5- In deroga a quanto previsto nei commi precedenti del presente articolo, per quanto concerne le delibere di cui all’art. 17 comma 2 lett. b) (scioglimento della Federazione e conseguente messa in liquidazione e devoluzione del patrimonio associativo) si rinvia all’art.19) del presente Statuto.


Art. 17 – Competenze dell’Assemblea generale

1) L’Assemblea Generale ordinaria:
a) nomina i componenti del Consiglio Federale, del Collegio dei Revisori contabili e del
Collegio dei Probiviri;
b) delibera sulle relazioni del Consiglio Federale circa l’attività svolta dalla Federazione;
c) esamina e determina gli indirizzi dell’azione federale;
d) approva il Bilancio Consuntivo, corredato dalla relazione del Consiglio Federale, esaminata la relazione del Collegio dei Revisori Contabili;
e) approva il Bilancio Preventivo;
f) esamina tutte le questioni ad essa sottoposte dal Consiglio Federale ovvero per iniziativa delle Associazioni affiliate a sensi dell’art. 8 dello Statuto;
g) può conferire l’onorificenza di Presidente onorario e di Consigliere onorario della Federazione per meriti eccezionali o speciali, acquisiti nello specifico settore.

2) L’Assemblea Generale straordinaria:
a) delibera sulle modifiche dello Statuto Federale;
b) delibera sullo scioglimento e conseguente messa in liquidazione della Federazione, stabilendo la destinazione del residuo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sentito l’Organismo di Controllo di cui all’art.3 comma 190 della legge n.662 del 23 novembre 1996. Sono escluse divisioni di eventuali utili tra i soci.


Art. 18 – Presidenza delle Assemblee generali

1) In apertura l’Assemblea, su proposta del Presidente federale, elegge, a maggioranza dei voti rappresentati dai presenti, il proprio Presidente ed il Segretario.
2) Nell’Assemblea Generale straordinaria, indetta per modifiche statutarie o per scioglimento della Federazione, può essere presente un Notaio con funzione di Segretario, che provvede a redigere e sottoscrivere il verbale.
3) Tutti i verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea.


Art. 19 – Validità delle deliberazioni del l’Assemblea generale

1) Tutte le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi dai delegati presenti.
2) In deroga a quanto previsto nel comma primo di questo articolo, per l’approvazione delle deliberazioni relative alle materie di cui al precedente art. 17 comma secondo lett. b occorre il voto favorevole di tanti delegati che rappresentino almeno i 3/4 (tre quarti) di tutte le Associazioni affiliate.


Art. 20 – Consiglio Federale

1) Il Consiglio Federale è l’organo di gestione della Federazione; è presieduto dal Presidente Federale ed è composto da 11 (undici) membri.
2) Se in sede di rinnovo del Consiglio Federale si dovessero candidare un numero di soci minore rispetto ad 11 (undici), si potrà comunque procedere ad elezione purché si abbia un numero minimo di sette candidati.
3) I membri del Consiglio Federale vengono eletti con votazione a scrutinio segreto dalla Assemblea Generale ordinaria tra gli iscritti delle Associazioni affiliate, con un massimo di due membri per ciascuna Associazione affiliata.
4) Le modalità di svolgimento delle elezioni sono stabilite con apposito regolamento elettorale, deliberato dal Consiglio Federale.
5) Il Consiglio Federale si riunisce:
– ad iniziativa del Presidente;
– su richiesta scritta al Presidente di almeno un terzo dei Consiglieri in carica;
– per iniziativa di un quinto di tutte le Associazioni affiliate, in regola con il pagamento delle quote, per deliberare su specifiche questioni di interesse generale, a sensi dell’art. 8 dello Statuto.
6) Il Consiglio Federale è convocato a cura del Presidente.
7) Nell’avviso di convocazione, da trasmettersi a mezzo lettera raccomandata (anche messaggio telefax o posta elettronica se tali sistemi siano stati preventivamente autorizzati dal Consigliere convocato) con almeno dieci giorni di anticipo, dovranno essere indicati data, ora e luogo di riunione e l’ordine del giorno.
8) Le riunioni del Consiglio Federale sono valide quando sia presente la maggioranza dei Consiglieri regolarmente in carica a quella data.
9) Nel Consiglio Federale ciascun Consigliere dispone di un voto non delegabile e le deliberazioni sono prese a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente o del facente funzioni. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice – Presidente, le relative funzioni sono assunte dal Consigliere più anziano d’età.


Art. 21 – Attribuzioni del Consiglio Federale

1) Il Consiglio Federale:
a) elegge nel proprio seno, con voto favorevole a maggioranza dei voti degli aventi diritto, il Presidente ed il Vice – Presidente;
b) approva l’assunzione, con voto favorevole di due terzi degli aventi diritto, del responsabile della Segreteria e di eventuali altri collaboratori dipendenti, determinandone il compenso nel rispetto del relativo con tratto nazionale di lavoro;
c) agisce in conformità agli indirizzi ed ai suggerimenti dell’Assemblea Generale;
d) ha facoltà di istituire Commissioni specifiche e organi periferici di ogni tipo;
e) delega ad alcuni suoi componenti particolari e specifiche funzioni;
f) delibera sulla ammissione delle Associazioni e sull’eventuale esclusione delle stesse o sulla revoca dell’iscrizione di singoli iscritti delle Associazioni stesse, nei casi previsti dagli artt. 6, 9 e 10 del presente Statuto;
g) delibera sulla eventuale costituzione in azioni giudiziarie attive e passive;
h) attua quant’altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari, compreso lo svolgimento di attività commerciali, di ogni genere e tipo, nei limiti di cui all’art. 3, ritenute utili e/o opportune per consentire il raggiungimento degli scopi statutari;
i) coordina le Associazioni affiliate nello svolgimento delle loro attività al fine di assicurare un armonico indirizzo dell’azione federale attraverso la coesione organizzativa;
j) approva la bozza dei bilanci consuntivi e preventivi;
k) delibera, a maggioranza di almeno due terzi dei presenti alla riunione del Consiglio, sull’eventuale richiesta di affidamenti bancari, nel limite del 30% dell’Attività Patrimoniale complessiva;
l) può emanare regolamenti per il funzionamento degli Organi e/o degli Uffici Federali e/o per le attività sociali e/o commerciali nonché regolamenti integrativi per quanto non previsto nel presente Statuto;
m) determina annualmente l’ammontare delle quote associative di cui agli artt. 6 lett. b) e 9 lett. i);
n) può emanare il regolamento per disciplinare l’affiliazione delle Associazioni alla Federazione, come previsto dall’art. 6 comm a 3 del presente Statuto;
o) nomina i Delegati Regionali eletti dalle Associazioni affiliate;
p) delibera le ammonizioni e le diffide previste dall’art 9 del presente Statuto.


Art. 22 – Il Presidente

1) Il Presidente:
a) presiede il Consiglio Federale;
b) ha la rappresentanza legale della Federazione e la firma sociale;
c) provvede alla attuazione delle delibere del Consiglio Federale;
d) sovrintende alla amministrazione della Federazione;
e) compie tutti gli atti non delegati alle competenze dell’Assemblea e del Consiglio Federale;
f) convoca il Consiglio Federale e, con delibera del Consiglio stesso, l’Assemblea Generale;
g) nomina il Tesoriere;
h) può nominare consulenti e collaboratori esterni, anche retribuiti.


Art. 23 – Il Vice-Presidente

1) Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce per delega o in caso di sua assenza.


Art. 24 – Il Collegio dei

Revisori Contabili

1) Il Collegio dei Revisori Contabili è costituito da tre membri effettivi, oltre due supplenti, anche non iscritti al Registro dei Revisori Contabili, ciascuno appartenente adiversa Associazione federata, non facenti parte contemporaneamente del Consiglio Federale o del Collegio dei Probiviri.
2) I membri vengono eletti dall’Assemblea generale con la medesima procedura seguita per la
nomina del Consiglio Federale e nominano nel proprio seno un Presidente.
3) I Revisori Contabili supplenti subentrano a quelli effettivi, in caso di loro dimissioni, in ordine di preferenza elettorale.
4) Tutti i membri, effettivi e supplenti, devono essere da almeno otto anni Soci di una
Associazione affiliata ovvero avere ricoperto cariche presso Associazioni affiliate per almeno sei anni ovvero aver ricoperto incarichi federali per almeno 4 (quattro) anni.
5) Il Collegio dei Revisori Contabili vigila sulla corretta gestione amministrativa e contabile della Federazione, riferendo all’Assemblea Generale con relazione scritta.
6) Essi potranno partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Federale esclusivamente per le questioni pertinenti all’aspetto economico della Federazione.


Art. 25 – Il Collegio dei Probiviri

1) Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi, oltre due supplenti, ciascuno appartenente a diversa Associazione affiliata, non facenti parte contemporaneamente del Consiglio Federale o del Collegio dei Revisori Contabili.
2) I membri vengono eletti dall’Assemblea generale con la medesima procedura seguita per la nomina del Consiglio Federale e nominano nel proprio seno un Presidente.
3) I Probiviri supplenti subentrano a quelli effettivi, in caso di loro dimissioni, in ordine di anzianità anagrafica.
4) Tutti i membri, effettivi e supplenti, devono essere da almeno quindici anni Soci di una Associazione affiliata o avere ricoperto cariche presso Associazioni affiliate per almeno dodici anni ovvero aver ricoperto incarichi federali per almeno dieci anni.
5) Il Collegio dei Probiviri è l’organo deputato a deliberare sui ricorsi sottopostigli ai sensi dell’art. 10 del presente Statuto. È inoltre incaricato di risolvere tutte le controversie tra la Federazione e le Associazioni affiliate e/o gli Iscritti.
6) Il Consiglio Federale potrà sottoporre al Collegio quanto altro, a suo insindacabile giudizio, riterrà opportuno.
7) Le Associazioni affiliate o gli Iscritti che ritengano necessario ricorrere al Collegio dei Probiviri devono inviare al Presidente della Federazione una raccomandata dove vengono esposti i motivi del ricorso, la parte o le parti contro cui si ricorre e gli eventuali articoli dello Statuto che si assumono violati. Entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della raccomandata il Presidente della Federazione provvederà a trasmettere il ricorso al Presidente del Collegio dei Probiviri il quale, nei 15 (quindici) giorni successivi, provvede a riunire il Collegio. Il Collegio può deliberare immediatamente o provvedere a convocare, entro i 15 (quindici) giorni successivi, la parte o le parti ricorrenti e contro cui si ricorre. Una volta esaurita l’istruttoria, il Presidente del Collegio dei Probiviri comunica alle parti interessate la decisione assunta.
8) Il Collegio delibera a maggioranza dei membri.
9) Alle Associazioni affiliate e/o agli Iscritti non è consentito ricorrere in prima istanza alla giustizia esterna per ogni controversia avente ad oggetto le norme disposte dal presente Statuto e/o dai regolamenti; in seconda istanza le parti potranno ricorrere al giudizio di un collegio arbitrale. In questo caso le controversie saranno risolte mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio della città ove h a sede legale la Federazione, che provvederà alla nomina degli arbitri. Nel caso di controversia tra Associazioni affiliate, la Camera Arbitrale della Camera di Commercio sarà quella della città ove ha sede legale l’Associazione proponente la controversia.
10) L’Associazione affiliata e/o gli Iscritti che dovessero ricorrere in prima istanza alla giustizia esterna verrebbero esclusi ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera a).


Art. 26 – Delegato Regionale

1) Il Delegato Regionale è organo della Federazione e la rappresenta sul territorio di competenza. Egli ha il compito di raccordare la struttura federale con le associazioni affiliate, rispondendo del suo operato al Consiglio Federale.
2) Il Delegato Regionale viene eletto dall’Assemblea dei Presidenti dell e Associazioni affiliate della rispettiva Regione, secondo quanto stabilito dal previsto Regolamento, e successivamente nominato dal Consiglio Federale. Ogni Associazione ha diritto di voto come previsto nell’art. 13 del presente Statuto.
3) Qualora le Associazioni affiliate non riescano ad eleggere il proprio Delegato Regionale, il Consiglio Federale nominerà un Commissario Regionale che provvederà alle incombenze ordinarie ed a mettere in atto tutte le adeguate iniziative affinché le Associazioni riescano ad evidenziare uno o più possibili candidati a Delegato Regionale. In tal caso si indiranno le elezioni secondo quanto stabilito dal previsto Regolamento.
4) Il Delegato Regionale può essere rimosso con delibera del Consiglio Federale in caso di:
· ripetuta ed accertata inadempienza dei compiti attribuitegli dal previsto Regolamento, effettuazione di attività o comportamenti non in linea con i propositi etici e sociali della Federazione,
. palese perdita di rappresentatività nei confronti delle Associazioni della regione interessata e/o del Consiglio Federale,
. su richiesta scritta proposta al Consiglio Federale dai due terzi dei Presidenti delle associazioni ricadenti nella regione di competenza. In tali casi il Consiglio Federale comunica al Delegato Regionale la rimozione, motivandola e procedendo al commissariamento della medesima Delegazione, affidando l’incarico ad un Commissario Regionale che indirà in tempi brevi nuove elezioni.
5) Il Consiglio Federale può anche deliberare, per situazioni particolari e temporanee, di nominare un tutor che affianchi il Delegato Regionale e lo collabori nelle attività istituzionali.
6) Il Delegato Regionale rimane in carica per quattro anni e comunque decade dall’incarico allo scadere del mandato del Consiglio Federale; il Delegato può essere rieleggibile.
7) Il Consiglio Federale, con apposita delibera, può estendere la competenza territoriale del Delegato oltre i confini di una singola regione.
8) I compiti del Delegato Regionale e le condizioni per la sua elezione vengono stabiliti da apposito Regolamento emanato dal Consiglio Federale.


Art. 27 – Tesoriere

1) Il Tesoriere è nominato dal Presidente in seno al Consiglio Federale.
2) Egli ha il compito di contabilizzare, verificandone la capienza nei relativi capitoli di spesa, le voci di entrate ed uscite, sia istituzionali che commerciali, al fine di fornire periodicamente o quando richiesto dal Presidente, un rendiconto provvisorio che indichi al Consiglio federale ed al Presidente la reale situazione economica della Federazione.
3) Propone al Consiglio Federale eventuali correttivi di spesa.
4) Verifica la congruità delle spese, già deliberate dal Consiglio Federale o autorizzate dal Presidente, al fine di riscontrarne l’esatto ammontare.
5) Ha il compito di raccordarsi periodicamente con i Revisori dei Conti e l’eventuale consulente commercialista esterno.
6) Svolge il suo compito su esclusiva delega del Presidente, cui resta subordinato.
7) Il Presidente può in qualsiasi momento revocare la nomina del Tesoriere, che manterrà comunque la carica di Consigliere fino alla fine del mandato.
8) Il Consiglio Federale può autonomamente sfiduciare il Tesoriere attraverso il voto dei due terzi degli aventi diritto.
Art. 28 – Cooptazioni
1) Qualora nel corso dell’esercizio vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Consiglieri, il Consiglio Federale, all’unanimità degli aventi diritto, può provvedere alla loro sostituzione con apposita delibera di cooptazione. I Consiglieri Federali così nominati,rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Federale.


Art. 29 – Fondo comune

1) Il fondo comune della Federazione è costituito:
· dalle attività delle gestioni annuali;
· dagli investimenti mobiliari ed immobiliari;
· dalle quote annuali versate dalle Associazioni affiliate;
· dalle erogazioni e contributi a favore della Federazione;
· da lasciti o donazioni previa autorizzazione governativa ove necessaria;
· dagli eventuali saldi economici positivi netti derivanti dalle attività di cui all’art. 3.
2) Con il fondo comune si provvede alle spese della Federazione.
3) Il Consiglio Federale determina i criteri di gestione finanziaria del fondo comune.


Art. 30 – Bilancio preventivo, conto consuntivo

1) Per ciascun anno finanziario, che coincide con l’anno solare, sono compilati i Bilanci Preventivo e Consuntivo, nonché l’eventuale Conto Economico autonomo e separato relativo alla attività commerciale di cui all’art. 3), che sono sottoposti all’approvazione dell’Assemblea Generale insieme alla relazione del Consiglio Federale e del Collegio dei Revisori contabili, relativa al Bilancio Consuntivo. I Bilanci Preventivo e Consuntivo, nonché l’eventuale conto economico di cui innanzi, sono trasmessi alle Associazioni affili ate almeno quindici giorni prima dell’Assemblea Generale.


Art. 31 – Disposizioni generali

1) Il presente Statuto e le norme in esso contenute entreranno in vigore dal 1° gennaio 2014.
2) Il Consiglio Federale è incaricato a sovrintendere alla corretta applicazione delle norme del presente statuto.
3) Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le disposizioni dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile, nonché le leggi speciali ed, in mancanza, i principi di diritto che regolano la materia.


Maggiora, li 24 novembre 1973

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