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STATUTO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA FUORISTRADA

Edizione 1998


Capo I - Denominazione, sede, durata, scopi

Art. 1 - Denominazione e sede

E’ costituita con sede in Milano, la Federazione Italiana Fuoristrada. La Federazione può istituire uffici operativi in altre città.

Art. 2 - Durata

La durata della Associazione "Federazione Italiana Fuoristrada" è illimitata.

Art. 3 - Scopi

La Federazione è apartitica e non ha fini di lucro. Gli scopi della Federazione sono la diffusione della conoscenza e della pratica del fuoristradismo in tutti i suoi molteplici aspetti; sportivo dilettantistico, di promozione sociale, di formazione extrascolastica della persona, ecc.. In particolare ed a titolo esemplificativo, tali scopi vengono perseguiti mediante:

  1. l’incentivazione dell’esercizio della attività fuoristradistica nel rispetto della natura e dell’ambiente, volta anche all’impiego del tempo libero;
  2. lo studio di tutti i problemi della categoria, o di interesse generale per la pratica del fuoristrada;
  3. la rappresentanza della categoria in tutte le sedi a carattere nazionale ed internazionale;
  4. la tutela in ogni campo, con la collaborazione e di concerto con le organizzazioni che la compongono, degli interessi della categoria;
  5. la designazione e la nomina dei propri rappresentanti in tutti i consessi nei quali tale rappresentanza sia prevista o consentita o richiesta;
  6. l’assistenza alle Associazioni affiliate nell’espletamento dei compiti di loro spettanza;
  7. l’incentivazione e la promozione del volontariato assistenziale e di Protezione Civile;
  8. la promozione dello sport fuoristradistico, inteso anche come efficace strumento di educazione sia fisica che morale;
  9. l’organizzazione di manifestazioni sportive e non, alle quali possano partecipare veicoli adatti alla marcia fuoristrada mediante l’esercizio dei poteri delegati dalle Autorità Costituite o dagli organi internazionali; il coordinamento e la regolamentazione di tali manifestazioni, la compilazione dei relativi calendari e la omologazione dei risultati;
  10. la promozione e lo scambio di rapporti con i sodalizi di altri paesi;
  11. la promozione della ricerca e della conservazione di veicoli storici adatti alla marcia fuoristrada;
  12. l’attività in ogni senso svolta al fine di tutelare gli interessi della Federazione medesima, dei Clubs, dei Circoli, degli Enti, delle Associazioni affiliate e dei Soci di esse iscritti alla Federazione
  13. la formazione tecnica ed agonistica dei conduttori, ancorchè non iscritti, all’uso dei veicoli fuoristrada, anche a mezzo della Scuola Federale;
  14. l’istruzione e la formazione all’uso dei veicoli fuoristrada, con particolare riguardo alle prescrizioni in tema di sicurezza sul lavoro previste dalle normative vigenti. La Federazione, per conseguire gli scopi statutari, potrà svolgere, con funzione accessoria e strumentale attività commerciale secondo le modalità e le forme determinate dal Consiglio Federale. I costi ed i ricavi relativi a tale attività dovranno andare a formare un conto economico separato ed autonomo, di natura "commerciale", i cui eventuali saldi economici positivi, al netto delle imposte dovute, non avendo la Federazione fini di lucro, dovranno essere esclusivamente utilizzati nell’ attività istituzionale di cui sopra. La Federazione potrà partecipare ad enti diversi o società di capitale, alle quali, eventualmente, concedere l’uso del proprio marchio, secondo le forme e le modalità determinate e deliberate dal Consiglio Federale.

Capo II - Associati - Iscritti

Art. 4 - Associati

La Federazione è costituita dalle Associazioni fuoristradistiche affiliate secondo i modi e termini indicati negli articoli successivi e dalle Associazioni corrispondenti con sede all'estero.

Art. 5 - Iscritti

Sono iscritti alla Federazione i Soci delle Associazioni affiliate nei modi e nei termini indicati negli articoli successivi.

Art. 6 - Modalità di affiliazione delle Associazioni

Le Associazioni che intendono far parte della Federazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Federale, dichiarando espressamente di accettare lo Statuto della Federazione ed allegando i seguenti documenti:

  1. una copia del loro atto costitutivo e del loro Statuto;
  2. il versamento della quota associativa annua stabilita dal Consiglio Federale di cui al successivo art. 9., lett. l, che sarà restituita in caso di mancata ammissione
  3. l'elenco completo di tutti i Soci. Presupposto per l'ammissione alla Federazione è che l'Associazione abbia un numero di soci non inferiore a dieci, che iscriva alla Federazione tutti i propri soci e che il suo statuto sia conforme agli scopi della Federazione. Sulla domanda di ammissione decide, con delibera, il Consiglio Federale che ne dà comunicazione all'interessata. Il Consiglio Federale ha, inoltre, facoltà di negare, a proprio insindacabile giudizio, la nuova iscrizione di singoli soci di Associazioni affiliate o da affiliare. L'affiliazione decorre dalla data della delibera di accettazione del Consiglio Federale e scade il 31 dicembre dello stesso anno; si intende tacitamente rinnovata di anno in anno fino allo scioglimento del rapporto federativo.

Art. 7 - Associazioni corrispondenti

Possono far parte della Federazione, come Associazioni corrispondenti, le Associazioni con sede all'estero, le quali devono presentare domanda al Consiglio Federale dichiarando espressamente di accettare lo Statuto della Federazione. Ai fini dell'accettazione della domanda, si riporta integralmente a quanto stabilito all'art. 6.

Art. 8 - Diritti delle Associazioni

Diritti delle Associazioni affiliate e delle corrispondenti:

  1. le Associazioni in regola con il pagamento delle quote, che rappresentino almeno un terzo dei voti assembleari calcolati nel modo previsto dal successivo art. 13, possono richiedere la convocazione della Assemblea ordinaria della Federazione, indicando le questioni da porre all'ordine del giorno, secondo le modalità previste dal successivo art. 17;
  2. Indipendentemente dal numero di voti assembleari dei quali dispongano, le Associazioni in regola con il pagamento delle quote, che rappresentino un quinto del numero complessivo delle Associazioni affiliate possono richiedere la convocazione del Consiglio Federale indicando questioni di interesse generale da porre all'ordine del giorno;
  3. ogni Associazione, nei termini previsti al successivo art. 13, ha diritto di voto alla Assemblea generale;
  4. la Federazione rilascia tessera annuale individuale a tutti i soci delle Associazioni affiliate in regola con le quote annuali.

Art. 9 - Obblighi delle Associazioni

Le Associazioni federate hanno i seguenti obblighi:

  1. accettare ed osservare il presente Statuto ed attenersi alle deliberazioni, alle direttive ed ai regolamenti emanati dagli organi della Federazione.
  2. uniformare il loro statuto a quello della Federazione, modificandolo secondo le indicazioni del Consiglio Federale.
  3. curare la iscrizione di tutti i propri Soci alla Federazione.
  4. consultarsi tra di loro per la trattazione di problemi di comune interesse.
  5. consultare la Federazione ed uniformarsi alle sue direttive prima di adottare deliberazioni su argomenti che involgano questioni di principio e possano comunque pregiudicare gli interessi generali delle Associazioni rappresentate.
  6. notificare alla Federazione le eventuali modifiche apportate ai loro statuti e le variazioni delle cariche sociali con copia della relativa delibera.
  7. comunicare entro il 28 febbraio di ogni anno al Consiglio Federale le variazioni verificatesi negli elenchi dei propri Soci.
  8. far pervenire almeno quindici giorni prima dell'Assemblea ordinaria l'elenco di tutti i propri Soci.
  9. fornire ogni notizia richiesta dal Consiglio Federale sulla loro struttura ed organizzazione.
  10. corrispondere alla Federazione, nella misura determinata dal Consiglio Federale, una quota annua che deve essere versata in un'unica soluzione entro il 28 febbraio di ogni anno; per le adesioni sopraggiunte dopo tale data sussiste comunque l'obbligo di versare la medesima quota annua associativa. Le quote associative potranno essere differenziate secondo la determinazione del Consiglio Federale. Per le nuove Associazioni ammesse nel corso dell'anno, l'obbligo del versamento decorre dall'inizio dell'anno in cui è stata deliberata l'accettazione della relativa domanda. Le Associazioni federate sono tenute a curare, anche successivamente alla data del 28 febbraio di ogni anno, la iscrizione alla Federazione di tutti i propri Soci versando alla Federazione stessa le relative quote, fermo restando il fatto che, ai soli fini del computo dei delegati di cui al successivo art. 13, si terrà conto del numero dei soci iscritti alla Federazione al quindicesimo giorno precedente la data della Assemblea. L'inottemperanza da parte di una Associazione dell'obbligo di iscrivere alla Federazione tutti i propri soci in qualsiasi momento del periodo associativo potrà comportare delibera di esclusione della Associazione inadempiente ai sensi dell'art. 21 lett.f) del presente Statuto. Il Consiglio Federale, al fine di dare pratica applicazione alla norma, potrà in qualsiasi tempo incaricare uno o più suoi delegati a prendere visione, ottenendone se del caso copie ed estratti, dell'elenco nominativo dei singoli soci della Associazione federata. Decorso inutilmente il termine previsto per il pagamento della quota annua, il Consiglio Federale diffiderà, con lettera raccomandata r.r., l'Associazione al pagamento. Trascorsi trenta giorni dalla diffida ed in difetto di pagamento, l'Associazione inadempiente sarà considerata esclusa di diritto a sensi del successivo art. 10. Avverso tale esclusione l'Associazione può proporre ricorso entro trenta giorni dalla notifica, tramite raccomandata r.r., al Presidente, che lo sottoporrà al giudizio del Collegio dei Probiviri. Il ritardo nel pagamento della quota annua comporta automaticamente la sospensione per la Associazione di ogni diritto nei confronti della Federazione anche in pendenza del ricorso di cui sopra.

Art. 10 - Scioglimento del rapporto federativo - Revoca della iscrizione.

Lo scioglimento del rapporto federativo della Associazione può verificarsi per recesso, decadenza od esclusione. Il recesso di una Associazione dovrà essere comunicato a mezzo di lettera raccomandata r.r. indirizzata dal legale rappresentante della stessa al Consiglio Federale. La decadenza si verifica nei confronti di una Associazione quando vengano meno i presupposti previsti dagli artt. 4 e 5 del presente Statuto per la affiliazione. La decadenza è pronunciata con deliberazione del Consiglio Federale. La esclusione è pronunciata dal Consiglio Federale nei confronti della Associazione federata che:

  1. dopo la diffida di cui all'art. 9 rimanga morosa nel pagamento della quota annua;
  2. non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto ed alle deliberazioni legittimamente adottate dagli Organi federali;
  3. in qualunque modo arrechi danno materiale e/o morale e/o di immagine alla Federazione. Il recesso, la decadenza e la esclusione di una Associazione comporta automaticamente la revoca della iscrizione alla Federazione dei Soci della medesima. Le deliberazioni prese dal Consiglio Federale in materia di decadenza e di esclusione devono essere comunicate alle Associazioni che ne siano oggetto mediante l'invio di lettera raccomandata r.r.. Le controversie che insorgessero tra la Associazione e la Federazione in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio Federale in materia di decadenza ed esclusione, dovranno essere sottoposte al giudizio del Collegio dei Probiviri, ove, avverso tali provvedimenti, la Associazione abbia proposto ricorso al Presidente, entro trenta giorni dalla notifica, tramite raccomandata r.r. La revoca della iscrizione di singoli Soci di una Associazione potrà comunque essere pronunciata dal Consiglio Federale per i motivi di cui alle lettere b) e c) del comma 5 del presente articolo. Le deliberazioni in materia di revoca della iscrizione di singoli Soci di una Associazione alla Federazione devono essere comunicate al singolo Socio ed alla Associazione alla quale egli appartiene a mezzo di lettera raccomandata r.r.. La cessazione del rapporto federativo non dà diritto al rimborso delle quote versate

Capo III - Degli organi sociali e della amministrazione

Art. 11 - Organi istituzionali

Gli organi della Federazione sono : - l'Assemblea Generale - il Consiglio Federale - il Presidente ed il Vice-Presidente - il Collegio dei Revisori Contabili - il Collegio dei Probiviri - il Segretario Generale

Art. 12 - Durata delle cariche

I componenti il Consiglio Federale, il Collegio dei Revisori Contabili ed il Collegio dei Probiviri restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Tutte le suddette cariche si ritengono assunte a titolo gratuito e non sono remunerabili, salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'espletamento del mandato.

Art. 13 - Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è costituita dai delegati che verranno designati da ogni Associazione nel numero qui di seguito indicato:

  • associazioni da 10 a 25 soci = 1 delegato
  • associazioni da 26 a 50 soci = 2 delegati
  • associazioni da 51 a 100 soci = 3 delegati
  • associazioni oltre 100 soci = 4 delegati

Il numero dei soci, al fine della attribuzione dei delegati, è determinato secondo la previsione dell'art. 9.

Art. 14 - Convocazione

Alla convocazione della Assemblea Generale provvede il Presidente della Federazione, previa deliberazione del Consiglio Federale, con lettera raccomandata spedita alle Associazioni federate almeno 30 giorni prima della data stabilita per la riunione. La lettera dovrà contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di riunione previste per la prima e per la eventuale seconda convocazione da tenersi comunque in un giorno successivo alla prima, nonché l'ordine del giorno. Essa potrà essere convocata anche al di fuori della sede sociale purché nel territorio dello Stato italiano. In particolari casi di urgenza l'Assemblea può essere inoltre convocata dal Presidente, mediante telegramma o telefax, con preavviso di almeno 10 giorni.

Art. 15 - Ordinamento della Assemblea Generale

L'Assemblea Generale può essere ordinaria e straordinaria. L'Assemblea Generale ordinaria si riunisce di norma una volta all'anno, non oltre il mese di giugno, per l'assolvimento dei compiti istituzionali di cui al successivo art. 17. ed ogni qualvolta ricorrano le condizioni previste dal presente Statuto. L'Assemblea Generale straordinaria di riunisce nei casi previsti dall'art. 17. L'Assemblea adotta le sue deliberazioni in base al metodo del voto delegato secondo le previsioni di cui all'art. 12. Ciascun partecipante dovrà essere munito di delega firmata dal Presidente della Associazione federata cui è iscritto. Ogni delegato può disporre di un solo voto, pertanto, le Associazioni che abbiano diritto a più voti dovranno delegare più persone fisiche. I delegati appartenenti a più Associazioni, non possono rappresentare un'Associazione diversa da quella per la quale sono stati delegati. Ove più Associazioni abbiano delegato una stessa persona fisica iscritta a ciascuna di esse, varrà la delega conferita per prima in ordine di tempo. Non possono partecipare all'Assemblea i delegati designati in rappresentanza di Associazioni non in regola con il versamento delle quote associative a sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

Art. 16 - Validità dell'Assemblea

L'Assemblea Generale ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti tanti delegati che rappresentino i due terzi dei voti di cui complessivamente dispongono tutte le Associazioni. L'Assemblea Generale ordinaria è validamente costituita in seconda convocazione quale che sia il numero dei delegati presenti. L'Assemblea Generale straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti tanti delegati che rappresentino i tre quarti dei voti di cui complessivamente dispongono tutte le Associazioni. L'Assemblea Generale straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione quando siano presenti delegati che rappresentino un quinto delle Associazioni federate.

Art. 17 - Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea Generale ordinaria:

  1. nomina i componenti del Consiglio Federale, del Collegio dei Revisori contabili e del Collegio dei Probiviri,
  2. delibera sulle relazioni del Consiglio Federale circa l'attività svolta dalla Federazione;
  3. esamina e determina gli indirizzi dell'azione federale;
  4. approva il Bilancio Consuntivo, corredato dalla relazione del Consiglio Federale, esaminata la relazione del Collegio dei Revisori Contabili.
  5. approva il Bilancio Preventivo proposto dal Consiglio Federale;
  6. esamina tutte le questioni ad essa sottoposte dal Consiglio Federale ovvero per iniziativa delle Associazioni federate a sensi dell'art. 8, lett. a dello Statuto;
  7. può conferire l'onorificenza di Presidente onorario e di Consigliere onorario della Federazione per meriti eccezionali o speciali acquisiti nello specifico settore. L'Assemblea Generale straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto Federale, a maggioranza dei presenti, nonché sullo scioglimento e conseguente messa in liquidazione della Federazione, stabilendo la destinazione del residuo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, con il voto favorevole di almeno 3/4 dei delegati rappresentanti tutte le Associazioni federate

Art. 18 - Presidenza delle Assemblee

In apertura l'Assemblea, su proposta del Presidente federale, elegge, a maggioranza di voti rappresentati dai presenti, il proprio Presidente e Segretario. Nelle Assemblee Generali straordinarie, indette per modifiche statutarie o per scioglimento della Federazione, deve assistere alle riunioni un Notaio in funzione di Segretario, che provvede a redigere e sottoscrivere il verbale. Tutti i verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 19 - Validità delle deliberazioni

Tutte le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti rappresentati dai presenti. Esclusivamente per le deliberazioni relative allo scioglimento o messa in liquidazione della Federazione occorre il voto favorevole dei 3/4 dei delegati rappresentanti tutte le Associazioni federate.

Art. 20 - Consiglio Federale

Il Consiglio Federale è l'organo di gestione della Federazione; è presieduto dal Presidente Federale ed è composto da:

  • 11 membri nel caso che le Associazioni affiliate alla Federazione siano in numero inferiore o uguale a 200,
  • 13 membri nel caso che le Associazioni affiliate alla Federazione siano in numero superiore a 200,

eletti con votazione a scrutinio segreto dalla Assemblea Generale tra i soci delle Associazioni federate, con un massimo di due membri per ciascuna Associazione federata. Ai fini del computo delle Associazioni federate, si terrà conto del numero di quelle iscritte alla Federazione al quindicesimo giorno precedente la data dell'Assemblea Generale. Il Consiglio Federale si riunisce:

  1. ad iniziativa del Presidente
  2. su richiesta scritta al Presidente di almeno un terzo dei Consiglieri in carica;
  3. per iniziativa di tante Associazioni in regola con il pagamento delle quote che rappresentino almeno un quinto di tutte le Associazioni federate, per deliberare su specifiche questioni di interesse generale, a sensi dell'art. 8, lett. b dello Statuto.

Il Consiglio Federale è convocato a cura del Presidente. Nell'avviso di convocazione, da trasmettersi a mezzo lettera raccomandata (anche messaggio telefax o posta elettronica se tali sistemi siano stati preventivamente autorizzati dal Consigliere convocato) con almeno dieci giorni di anticipo, dovranno essere indicati data, ora e luogo di riunione e l'ordine del giorno. Le riunioni del Consiglio Federale sono valide quando sia presente la maggioranza dei Consiglieri regolarmente in carica a quella data. Nel Consiglio Federale ciascun Consigliere dispone di un voto non delegabile e le deliberazioni sono prese a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente o del facente funzioni. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice-Presidente, le relative funzioni sono assunte dal Consigliere più anziano d'età. Nell'avviso di convocazione, da trasmettersi a mezzo lettera raccomandata (anche messaggio telefax o posta elettronica se tali sistemi siano stati preventivamente autorizzati dal Consigliere convocato) con almeno dieci giorni di anticipo, dovranno essere indicati data, ora e luogo di riunione e l'ordine del giorno. Le riunioni del Consiglio Federale sono valide quando sia presente la maggioranza dei Consiglieri regolarmente in carica a quella data. Nel Consiglio Federale ciascun Consigliere dispone di un voto non delegabile e le deliberazioni sono prese a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente o del facente funzioni. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice-Presidente, le relative funzioni sono assunte dal Consigliere più anziano d'età.

Art. 21 - Attribuzioni del Consiglio Federale

Il Consiglio Federale:

  1. elegge nel proprio seno a maggioranza di voti il Presidente ed il Vice-Presidente;
  2. nomina (con voto favorevole di due terzi dei Consiglieri) il Segretario Generale determinandone il compenso,
  3. agisce in conformità agli indirizzi ed ai suggerimenti della Assemblea Generale;
  4. ha facoltà di istituire Commissioni specifiche e organi periferici di ogni tipo con l'emanazione di appositi Regolamenti;
  5. delega ad alcuni suoi componenti, particolari e specifiche funzioni;
  6. delibera sulla ammissione delle Associazioni e sull'eventuale esclusione delle stesse o sulla revoca della iscrizione di singoli Soci delle Associazioni stesse, nei casi previsti dagli artt. 6,9,10 del presente Statuto;
  7. delibera sulla eventuale costituzione in azioni giudiziarie attive e passive;
  8. attua quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari, compreso lo svolgimento di attività commerciali, di ogni genere e tipo, nei limiti di cui all'art. 3, ritenute utili e/o opportune per consentire il raggiungimento degli scopi statutari;
  9. coordina le Associazioni federate nello svolgimento delle loro attività al fine di assicurare un armonico indirizzo dell'azione federale attraverso la coesione organizzativa;
  10. approva la bozza dei bilanci consuntivi e preventivi;
  11. può deliberare, a maggioranza di almeno due terzi dei presenti alla riunione del Consiglio, sull'eventuale richiesta di affidamenti bancari, nel limite del 30% dell'Attività Patrimoniale complessiva;
  12. può emanare i regolamenti per il funzionamento degli Organi e/o degli Uffici Federali.
  13. determina annualmente l'ammontare delle quote associative di cui agli artt. 6 e 9 lett. l.

Art. 22 - Il Presidente

Il Presidente:

  1. presiede il Consiglio Federale;
  2. ha la rappresentanza della Federazione e la firma sociale;
  3. provvede alla attuazione delle delibere del Consiglio Federale;
  4. sovrintende alla amministrazione della Federazione;
  5. compie tutti gli atti non delegati alle competenze dell'Assemblea e del Consiglio Federale;
  6. convoca il Consiglio Federale e, con delibera del Consiglio stesso, l'Assemblea Generale;
  7. può nominare consulenti e collaboratori esterni, anche retribuiti.

Art. 23 - Il Vice-Presidente

Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce per delega o in caso di assenza.

Art. 24 - Il Collegio dei Revisori Contabili

Il Collegio dei Revisori Contabili è costituito da tre membri effettivi, oltre due supplenti, anche non iscritti al Registro dei Revisori Contabili, ciascuno appartenente a diversa Associazione federata, non facenti parte contemporaneamente del Consiglio Federale o del Collegio dei Probiviri. I membri vengono eletti dall'Assemblea con la medesima procedura seguita per la nomina del Consiglio Federale, e nominano nel proprio seno un Presidente. I Revisori Contabili supplenti subentrano a quelli effettivi, in caso di loro dimissioni, in ordine di anzianità anagrafica. Tutti i membri, effettivi e supplenti, devono essere da almeno otto anni Soci di una Associazione federata ovvero avere ricoperto cariche presso Associazioni federate per almeno sei anni ovvero aver ricoperto incarichi federali per almeno 4 anni. Il Collegio dei Revisori Contabili vigila sulla corretta gestione amministrativa e contabile della Federazione, riferendo all'Assemblea Generale con relazione scritta.

Art. 25 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi, oltre due supplenti, ciascuno appartenente a diversa Associazione federata, non facenti parte contemporaneamente del Consiglio Federale o del Collegio dei Revisori Contabili. I membri vengono eletti dall'Assemblea con la medesima procedura seguita per la nomina del Consiglio Federale, e nominano nel proprio seno un Presidente. I Probiviri supplenti subentrano a quelli effettivi, in caso di loro dimissioni, in ordine di anzianità anagrafica. Tutti i membri, effettivi e supplenti, devono essere da almeno dieci anni Soci di una Associazione federata o avere ricoperto cariche presso Associazioni federate per almeno otto anni ovvero aver ricoperto incarichi federali per almeno 5 anni. Il Collegio dei Probiviri è l'organo deputato a deliberare sui ricorsi sottopostigli a sensi degli artt. 9 e 10. E' inoltre incaricato di risolvere le controversie tra la Federazione e le Associazioni federate. Il Consiglio Federale potrà sottoporre al Collegio quanto altro, a suo insindacabile giudizio, riterrà opportuno. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive ed inappellabili.

Art. 26 - Segretario Generale

Il Segretario Generale è organo della Federazione. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Federale, cui direttamente risponde, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri; è retribuito, ed il rapporto è regolato da apposito contratto. Il Segretario Generale, garante della continuità operativa della Federazione, ha la responsabilità della segreteria federale ed è, per tale effetto, gerarchicamente sovraordinato al personale appartenente alla medesima; attende alla direzione della stessa ed alla gestione del personale addetto con l'assunzione delle relative responsabilità. Il Segretario Generale dispone per la esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Federale, e delle direttive del Presidente, al fine del raggiungimento degli obiettivi, coordinando, e programmando se necessario, i vari settori, anche ai fini di una più razionale utilizzazione delle risorse, accertando che le persone che ricoprono cariche ed incarichi periferici adempiano sul piano operativo ai loro compiti istituzionali, dando tempestiva e corretta assicurazione al Presidente o al Consiglio Federale, secondo la loro rispettiva competenza, degli avvenuti adempimenti. Il Segretario Generale parteciperà, se richiestogli, alle riunioni del Consiglio Federale. Il Segretario Generale non può ricoprire cariche in altri Organi della Federazione.

Art. 27 - Cooptazioni

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi motivo uno o più Consiglieri Federali, il Consiglio Federale alla unanimità dei Consiglieri presenti alla riunione del Consiglio può provvedere alla loro sostituzione con apposita delibera di cooptazione. I Consiglieri Federali così nominati, rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Federale.

Art. 28 - Fondo comune

Il fondo comune della Federazione è costituito:

  1. dalle attività delle gestioni annuali;
  2. dagli investimenti mobiliari ed immobiliari;
  3. dalle quote annuali;
  4. dalle erogazioni e contributi a favore della Federazione;
  5. da lasciti o donazioni previa autorizzazione governativa ove necessaria;
  6. dagli eventuali saldi economici positivi netti derivanti dalle attività di cui all'art. 3. Con il fondo comune si provvede alle spese della Federazione. Il Consiglio Federale determina i criteri di gestione finanziaria del fondo comune.

Art. 29 - Bilancio preventivo, conto consuntivo

Per ciascun anno finanziario, che coincide con l'anno solare, sono compilati i Bilanci Preventivo e Consuntivo, nonché l'eventuale Conto Economico autonomo e separato relativo alla attività commerciale di cui all'art. 3, che sono sottoposti all'approvazione della Assemblea Generale insieme alla relazione del Consiglio Federale, ed alla relazione del Collegio dei Revisori contabili, relativa al Bilancio Consuntivo. I Bilanci Preventivo e Consuntivo, e l'eventuale conto economico di cui innanzi, sono trasmessi alle Associazioni federate almeno quindici giorni prima dell'Assemblea Generale.

Art. 30 - Disposizioni generali

Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo a quello dell'approvazione. Il Consiglio Federale è incaricato di sovraintendere alla corretta applicazione delle norme del presente Statuto. Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le disposizioni dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, nonché le leggi speciali ed, in mancanza, i principi di diritto che regolano la materia.

Art. 31 - Norma transitoria

I membri dei nuovi Organi della Federazione, posti in essere dal presente Statuto, saranno nominati dalla prima Assemblea Generale di rinnovo del Consiglio Federale successiva all'entrata in vigore dello Statuto stesso. Le norme del presente Statuto relative alle competenze dei nuovi Organi Federali entreranno in vigore a far data dalla nomina di cui al comma precedente.

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
IN BERGAMO, IL 7 GIUGNO 1998.