Federazione » STATUTO
STATUTO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA FUORISTRADA
Edizione 1998
Capo I - Denominazione, sede, durata, scopi
Art. 1 - Denominazione e sede
E’ costituita con sede in Milano, la Federazione Italiana Fuoristrada. La Federazione può istituire
uffici operativi in altre città.
Art. 2 - Durata
La durata della Associazione "Federazione Italiana Fuoristrada" è illimitata.
Art. 3 - Scopi
La Federazione è apartitica e non ha fini di
lucro. Gli scopi della Federazione sono la diffusione della conoscenza e della
pratica del fuoristradismo in tutti i suoi molteplici aspetti; sportivo
dilettantistico, di promozione sociale, di formazione extrascolastica della
persona, ecc.. In particolare ed a titolo esemplificativo, tali scopi vengono
perseguiti mediante:
- l’incentivazione dell’esercizio della attività fuoristradistica nel rispetto
della natura e dell’ambiente, volta anche all’impiego del tempo libero;
- lo studio di tutti i problemi della categoria, o di interesse generale per
la pratica del fuoristrada;
- la rappresentanza della categoria in tutte le sedi a carattere nazionale ed
internazionale;
- la tutela in ogni campo, con la collaborazione e di concerto con le
organizzazioni che la compongono, degli interessi della categoria;
- la designazione e la nomina dei propri rappresentanti in tutti i consessi
nei quali tale rappresentanza sia prevista o consentita o richiesta;
- l’assistenza alle Associazioni affiliate nell’espletamento dei compiti di
loro spettanza;
- l’incentivazione e la promozione del volontariato assistenziale e di
Protezione Civile;
- la promozione dello sport fuoristradistico, inteso anche come efficace
strumento di educazione sia fisica che morale;
- l’organizzazione di manifestazioni sportive e non, alle quali possano
partecipare veicoli adatti alla marcia fuoristrada mediante l’esercizio dei
poteri delegati dalle Autorità Costituite o dagli organi internazionali; il
coordinamento e la regolamentazione di tali manifestazioni, la compilazione dei
relativi calendari e la omologazione dei risultati;
- la promozione e lo scambio di rapporti con i sodalizi di altri paesi;
- la promozione della ricerca e della conservazione di veicoli storici adatti
alla marcia fuoristrada;
- l’attività in ogni senso svolta al fine di tutelare gli interessi della
Federazione medesima, dei Clubs, dei Circoli, degli Enti, delle Associazioni
affiliate e dei Soci di esse iscritti alla Federazione
- la formazione tecnica ed agonistica dei conduttori, ancorchè non iscritti,
all’uso dei veicoli fuoristrada, anche a mezzo della Scuola Federale;
- l’istruzione e la formazione all’uso dei veicoli fuoristrada, con
particolare riguardo alle prescrizioni in tema di sicurezza sul lavoro previste
dalle normative vigenti. La Federazione, per conseguire gli scopi statutari,
potrà svolgere, con funzione accessoria e strumentale attività commerciale
secondo le modalità e le forme determinate dal Consiglio Federale. I costi ed i
ricavi relativi a tale attività dovranno andare a formare un conto economico
separato ed autonomo, di natura "commerciale", i cui eventuali saldi economici
positivi, al netto delle imposte dovute, non avendo la Federazione fini di
lucro, dovranno essere esclusivamente utilizzati nell’ attività istituzionale di
cui sopra. La Federazione potrà partecipare ad enti diversi o società di
capitale, alle quali, eventualmente, concedere l’uso del proprio marchio,
secondo le forme e le modalità determinate e deliberate dal Consiglio Federale.
Capo II - Associati - Iscritti
Art. 4 - Associati
La Federazione è costituita dalle Associazioni
fuoristradistiche affiliate secondo i modi e termini indicati negli articoli
successivi e dalle Associazioni corrispondenti con sede all'estero.
Art. 5 - Iscritti
Sono iscritti alla Federazione i Soci delle
Associazioni affiliate nei modi e nei termini indicati negli articoli successivi.
Art. 6 - Modalità di affiliazione delle Associazioni
Le Associazioni che intendono far parte della Federazione devono presentare
domanda scritta al Consiglio Federale, dichiarando espressamente di accettare lo
Statuto della Federazione ed allegando i seguenti documenti:
- una copia del loro atto costitutivo e del loro Statuto;
- il versamento della quota associativa annua stabilita dal Consiglio Federale
di cui al successivo art. 9., lett. l, che sarà restituita in caso di mancata
ammissione
- l'elenco completo di tutti i Soci. Presupposto per l'ammissione alla
Federazione è che l'Associazione abbia un numero di soci non inferiore a dieci,
che iscriva alla Federazione tutti i propri soci e che il suo statuto sia
conforme agli scopi della Federazione. Sulla domanda di ammissione decide, con
delibera, il Consiglio Federale che ne dà comunicazione all'interessata. Il
Consiglio Federale ha, inoltre, facoltà di negare, a proprio insindacabile
giudizio, la nuova iscrizione di singoli soci di Associazioni affiliate o da
affiliare. L'affiliazione decorre dalla data della delibera di accettazione del
Consiglio Federale e scade il 31 dicembre dello stesso anno; si intende
tacitamente rinnovata di anno in anno fino allo scioglimento del rapporto
federativo.
Art. 7 - Associazioni corrispondenti
Possono far parte della Federazione, come Associazioni corrispondenti, le Associazioni con
sede all'estero, le quali devono presentare domanda al Consiglio Federale
dichiarando espressamente di accettare lo Statuto della Federazione. Ai fini
dell'accettazione della domanda, si riporta integralmente a quanto stabilito
all'art. 6.
Art. 8 - Diritti delle Associazioni
Diritti delle Associazioni affiliate e delle corrispondenti:
- le Associazioni in regola con il pagamento delle quote, che rappresentino
almeno un terzo dei voti assembleari calcolati nel modo previsto dal successivo
art. 13, possono richiedere la convocazione della Assemblea ordinaria della
Federazione, indicando le questioni da porre all'ordine del giorno, secondo le
modalità previste dal successivo art. 17;
- Indipendentemente dal numero di voti assembleari dei quali dispongano, le
Associazioni in regola con il pagamento delle quote, che rappresentino un quinto
del numero complessivo delle Associazioni affiliate possono richiedere la
convocazione del Consiglio Federale indicando questioni di interesse generale da
porre all'ordine del giorno;
- ogni Associazione, nei termini previsti al successivo art. 13, ha diritto di
voto alla Assemblea generale;
- la Federazione rilascia tessera annuale individuale a tutti i soci delle
Associazioni affiliate in regola con le quote annuali.
Art. 9 - Obblighi delle Associazioni
Le Associazioni federate hanno i seguenti obblighi:
- accettare ed osservare il presente Statuto ed attenersi alle deliberazioni,
alle direttive ed ai regolamenti emanati dagli organi della Federazione.
- uniformare il loro statuto a quello della Federazione, modificandolo secondo
le indicazioni del Consiglio Federale.
- curare la iscrizione di tutti i propri Soci alla Federazione.
- consultarsi tra di loro per la trattazione di problemi di comune interesse.
- consultare la Federazione ed uniformarsi alle sue direttive prima di
adottare deliberazioni su argomenti che involgano questioni di principio e
possano comunque pregiudicare gli interessi generali delle Associazioni
rappresentate.
- notificare alla Federazione le eventuali modifiche apportate ai loro statuti
e le variazioni delle cariche sociali con copia della relativa delibera.
- comunicare entro il 28 febbraio di ogni anno al Consiglio Federale le
variazioni verificatesi negli elenchi dei propri Soci.
- far pervenire almeno quindici giorni prima dell'Assemblea ordinaria l'elenco
di tutti i propri Soci.
- fornire ogni notizia richiesta dal Consiglio Federale sulla loro struttura
ed organizzazione.
- corrispondere alla Federazione, nella misura determinata dal Consiglio
Federale, una quota annua che deve essere versata in un'unica soluzione entro il
28 febbraio di ogni anno; per le adesioni sopraggiunte dopo tale data sussiste
comunque l'obbligo di versare la medesima quota annua associativa. Le quote
associative potranno essere differenziate secondo la determinazione del
Consiglio Federale. Per le nuove Associazioni ammesse nel corso dell'anno,
l'obbligo del versamento decorre dall'inizio dell'anno in cui è stata deliberata
l'accettazione della relativa domanda. Le Associazioni federate sono tenute a
curare, anche successivamente alla data del 28 febbraio di ogni anno, la
iscrizione alla Federazione di tutti i propri Soci versando alla Federazione
stessa le relative quote, fermo restando il fatto che, ai soli fini del computo
dei delegati di cui al successivo art. 13, si terrà conto del numero dei soci
iscritti alla Federazione al quindicesimo giorno precedente la data della
Assemblea. L'inottemperanza da parte di una Associazione dell'obbligo di
iscrivere alla Federazione tutti i propri soci in qualsiasi momento del periodo
associativo potrà comportare delibera di esclusione della Associazione
inadempiente ai sensi dell'art. 21 lett.f) del presente Statuto. Il Consiglio
Federale, al fine di dare pratica applicazione alla norma, potrà in qualsiasi
tempo incaricare uno o più suoi delegati a prendere visione, ottenendone se del
caso copie ed estratti, dell'elenco nominativo dei singoli soci della
Associazione federata. Decorso inutilmente il termine previsto per il pagamento
della quota annua, il Consiglio Federale diffiderà, con lettera raccomandata
r.r., l'Associazione al pagamento. Trascorsi trenta giorni dalla diffida ed in
difetto di pagamento, l'Associazione inadempiente sarà considerata esclusa di
diritto a sensi del successivo art. 10. Avverso tale esclusione l'Associazione
può proporre ricorso entro trenta giorni dalla notifica, tramite raccomandata
r.r., al Presidente, che lo sottoporrà al giudizio del Collegio dei Probiviri.
Il ritardo nel pagamento della quota annua comporta automaticamente la
sospensione per la Associazione di ogni diritto nei confronti della Federazione
anche in pendenza del ricorso di cui sopra.
Art. 10 - Scioglimento del rapporto federativo - Revoca della iscrizione.
Lo scioglimento del rapporto federativo della
Associazione può verificarsi per recesso, decadenza od esclusione. Il recesso di
una Associazione dovrà essere comunicato a mezzo di lettera raccomandata r.r.
indirizzata dal legale rappresentante della stessa al Consiglio Federale. La
decadenza si verifica nei confronti di una Associazione quando vengano meno i
presupposti previsti dagli artt. 4 e 5 del presente Statuto per la affiliazione.
La decadenza è pronunciata con deliberazione del Consiglio Federale. La
esclusione è pronunciata dal Consiglio Federale nei confronti della Associazione
federata che:
- dopo la diffida di cui all'art. 9 rimanga morosa nel pagamento della quota
annua;
- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto ed alle deliberazioni
legittimamente adottate dagli Organi federali;
- in qualunque modo arrechi danno materiale e/o morale e/o di immagine alla
Federazione. Il recesso, la decadenza e la esclusione di una Associazione
comporta automaticamente la revoca della iscrizione alla Federazione dei Soci
della medesima. Le deliberazioni prese dal Consiglio Federale in materia di
decadenza e di esclusione devono essere comunicate alle Associazioni che ne
siano oggetto mediante l'invio di lettera raccomandata r.r.. Le controversie che
insorgessero tra la Associazione e la Federazione in merito ai provvedimenti
adottati dal Consiglio Federale in materia di decadenza ed esclusione, dovranno
essere sottoposte al giudizio del Collegio dei Probiviri, ove, avverso tali
provvedimenti, la Associazione abbia proposto ricorso al Presidente, entro
trenta giorni dalla notifica, tramite raccomandata r.r. La revoca della
iscrizione di singoli Soci di una Associazione potrà comunque essere pronunciata
dal Consiglio Federale per i motivi di cui alle lettere b) e c) del comma 5 del
presente articolo. Le deliberazioni in materia di revoca della iscrizione di
singoli Soci di una Associazione alla Federazione devono essere comunicate al
singolo Socio ed alla Associazione alla quale egli appartiene a mezzo di lettera
raccomandata r.r.. La cessazione del rapporto federativo non dà diritto al
rimborso delle quote versate
Capo III - Degli organi sociali e della amministrazione
Art. 11 - Organi istituzionali
Gli organi della Federazione sono : - l'Assemblea Generale - il Consiglio Federale - il
Presidente ed il Vice-Presidente - il Collegio dei Revisori Contabili - il
Collegio dei Probiviri - il Segretario Generale
Art. 12 - Durata delle cariche
I componenti il Consiglio Federale, il Collegio dei
Revisori Contabili ed il Collegio dei Probiviri restano in carica quattro anni e
sono rieleggibili. Tutte le suddette cariche si ritengono assunte a titolo
gratuito e non sono remunerabili, salvo il rimborso delle spese eventualmente
sostenute per l'espletamento del mandato.
Art. 13 - Assemblea Generale
L'Assemblea Generale è costituita dai delegati che verranno
designati da ogni Associazione nel numero qui di seguito indicato:
- associazioni da 10 a 25 soci = 1 delegato
- associazioni da 26 a 50 soci = 2 delegati
- associazioni da 51 a 100 soci = 3 delegati
- associazioni oltre 100 soci = 4 delegati
Il numero dei soci, al fine della attribuzione dei delegati, è
determinato secondo la previsione dell'art. 9.
Art. 14 - Convocazione
Alla convocazione della Assemblea Generale provvede il
Presidente della Federazione, previa deliberazione del Consiglio Federale, con
lettera raccomandata spedita alle Associazioni federate almeno 30 giorni prima
della data stabilita per la riunione. La lettera dovrà contenere l'indicazione
della data, dell'ora e del luogo di riunione previste per la prima e per la
eventuale seconda convocazione da tenersi comunque in un giorno successivo alla
prima, nonché l'ordine del giorno. Essa potrà essere convocata anche al di fuori
della sede sociale purché nel territorio dello Stato italiano. In particolari
casi di urgenza l'Assemblea può essere inoltre convocata dal Presidente,
mediante telegramma o telefax, con preavviso di almeno 10 giorni.
Art. 15 - Ordinamento della Assemblea Generale
L'Assemblea Generale può essere ordinaria e straordinaria. L'Assemblea Generale ordinaria si riunisce di
norma una volta all'anno, non oltre il mese di giugno, per l'assolvimento dei
compiti istituzionali di cui al successivo art. 17. ed ogni qualvolta ricorrano
le condizioni previste dal presente Statuto. L'Assemblea Generale straordinaria
di riunisce nei casi previsti dall'art. 17. L'Assemblea adotta le sue
deliberazioni in base al metodo del voto delegato secondo le previsioni di cui
all'art. 12. Ciascun partecipante dovrà essere munito di delega firmata dal
Presidente della Associazione federata cui è iscritto. Ogni delegato può
disporre di un solo voto, pertanto, le Associazioni che abbiano diritto a più
voti dovranno delegare più persone fisiche. I delegati appartenenti a più
Associazioni, non possono rappresentare un'Associazione diversa da quella per la
quale sono stati delegati. Ove più Associazioni abbiano delegato una stessa
persona fisica iscritta a ciascuna di esse, varrà la delega conferita per prima
in ordine di tempo. Non possono partecipare all'Assemblea i delegati designati
in rappresentanza di Associazioni non in regola con il versamento delle quote
associative a sensi dell'art. 9 del presente Statuto.
Art. 16 - Validità dell'Assemblea
L'Assemblea Generale ordinaria è validamente
costituita in prima convocazione quando siano presenti tanti delegati che
rappresentino i due terzi dei voti di cui complessivamente dispongono tutte le
Associazioni. L'Assemblea Generale ordinaria è validamente costituita in seconda
convocazione quale che sia il numero dei delegati presenti. L'Assemblea Generale
straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano
presenti tanti delegati che rappresentino i tre quarti dei voti di cui
complessivamente dispongono tutte le Associazioni. L'Assemblea Generale
straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione quando siano
presenti delegati che rappresentino un quinto delle Associazioni federate.
Art. 17 - Competenze dell'Assemblea
L'Assemblea Generale ordinaria:
- nomina i componenti del Consiglio Federale, del Collegio dei Revisori
contabili e del Collegio dei Probiviri,
- delibera sulle relazioni del Consiglio Federale circa l'attività svolta
dalla Federazione;
- esamina e determina gli indirizzi dell'azione federale;
- approva il Bilancio Consuntivo, corredato dalla relazione del Consiglio
Federale, esaminata la relazione del Collegio dei Revisori Contabili.
- approva il Bilancio Preventivo proposto dal Consiglio Federale;
- esamina tutte le questioni ad essa sottoposte dal Consiglio Federale ovvero
per iniziativa delle Associazioni federate a sensi dell'art. 8, lett. a dello
Statuto;
- può conferire l'onorificenza di Presidente onorario e di Consigliere
onorario della Federazione per meriti eccezionali o speciali acquisiti nello
specifico settore. L'Assemblea Generale straordinaria delibera sulle modifiche
dello Statuto Federale, a maggioranza dei presenti, nonché sullo scioglimento e
conseguente messa in liquidazione della Federazione, stabilendo la destinazione
del residuo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di
pubblica utilità, con il voto favorevole di almeno 3/4 dei delegati
rappresentanti tutte le Associazioni federate
Art. 18 - Presidenza delle Assemblee
In apertura l'Assemblea, su proposta del Presidente federale, elegge, a maggioranza di voti
rappresentati dai presenti, il proprio Presidente e Segretario. Nelle Assemblee
Generali straordinarie, indette per modifiche statutarie o per scioglimento
della Federazione, deve assistere alle riunioni un Notaio in funzione di
Segretario, che provvede a redigere e sottoscrivere il verbale. Tutti i verbali
sono firmati dal Presidente e dal Segretario.
Art. 19 - Validità delle deliberazioni
Tutte le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti
rappresentati dai presenti. Esclusivamente per le deliberazioni relative allo
scioglimento o messa in liquidazione della Federazione occorre il voto
favorevole dei 3/4 dei delegati rappresentanti tutte le Associazioni federate.
Art. 20 - Consiglio Federale
Il Consiglio Federale è l'organo di gestione della Federazione; è presieduto dal Presidente Federale ed è
composto da:
- 11 membri nel caso che le Associazioni affiliate alla Federazione siano in numero inferiore o uguale a 200,
- 13 membri nel caso che le Associazioni affiliate alla Federazione siano in numero superiore a 200,
eletti con votazione a scrutinio segreto dalla Assemblea Generale tra i soci
delle Associazioni federate, con un massimo di due membri per ciascuna
Associazione federata. Ai fini del computo delle Associazioni federate, si terrà
conto del numero di quelle iscritte alla Federazione al quindicesimo giorno
precedente la data dell'Assemblea Generale. Il Consiglio Federale si riunisce:
- ad iniziativa del Presidente
- su richiesta scritta al Presidente di almeno un terzo dei Consiglieri in carica;
- per iniziativa di tante Associazioni in regola con il pagamento delle quote
che rappresentino almeno un quinto di tutte le Associazioni federate, per
deliberare su specifiche questioni di interesse generale, a sensi dell'art. 8,
lett. b dello Statuto.
Il Consiglio Federale è convocato a cura del Presidente.
Nell'avviso di convocazione, da trasmettersi a mezzo lettera raccomandata (anche
messaggio telefax o posta elettronica se tali sistemi siano stati
preventivamente autorizzati dal Consigliere convocato) con almeno dieci giorni
di anticipo, dovranno essere indicati data, ora e luogo di riunione e l'ordine
del giorno. Le riunioni del Consiglio Federale sono valide quando sia presente
la maggioranza dei Consiglieri regolarmente in carica a quella data. Nel
Consiglio Federale ciascun Consigliere dispone di un voto non delegabile e le
deliberazioni sono prese a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del
Presidente o del facente funzioni. In caso di assenza o impedimento del
Presidente e del Vice-Presidente, le relative funzioni sono assunte dal
Consigliere più anziano d'età. Nell'avviso di convocazione, da trasmettersi a
mezzo lettera raccomandata (anche messaggio telefax o posta elettronica se tali
sistemi siano stati preventivamente autorizzati dal Consigliere convocato) con
almeno dieci giorni di anticipo, dovranno essere indicati data, ora e luogo di
riunione e l'ordine del giorno. Le riunioni del Consiglio Federale sono valide
quando sia presente la maggioranza dei Consiglieri regolarmente in carica a
quella data. Nel Consiglio Federale ciascun Consigliere dispone di un voto non
delegabile e le deliberazioni sono prese a maggioranza; in caso di parità
prevale il voto del Presidente o del facente funzioni. In caso di assenza o
impedimento del Presidente e del Vice-Presidente, le relative funzioni sono
assunte dal Consigliere più anziano d'età.
Art. 21 - Attribuzioni del Consiglio Federale
Il Consiglio Federale:
- elegge nel proprio seno a maggioranza di voti il Presidente ed il
Vice-Presidente;
- nomina (con voto favorevole di due terzi dei Consiglieri) il Segretario
Generale determinandone il compenso,
- agisce in conformità agli indirizzi ed ai suggerimenti della Assemblea
Generale;
- ha facoltà di istituire Commissioni specifiche e organi periferici di ogni
tipo con l'emanazione di appositi Regolamenti;
- delega ad alcuni suoi componenti, particolari e specifiche funzioni;
- delibera sulla ammissione delle Associazioni e sull'eventuale esclusione
delle stesse o sulla revoca della iscrizione di singoli Soci delle Associazioni
stesse, nei casi previsti dagli artt. 6,9,10 del presente Statuto;
- delibera sulla eventuale costituzione in azioni giudiziarie attive e
passive;
- attua quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi
statutari, compreso lo svolgimento di attività commerciali, di ogni genere e
tipo, nei limiti di cui all'art. 3, ritenute utili e/o opportune per consentire
il raggiungimento degli scopi statutari;
- coordina le Associazioni federate nello svolgimento delle loro attività al
fine di assicurare un armonico indirizzo dell'azione federale attraverso la
coesione organizzativa;
- approva la bozza dei bilanci consuntivi e preventivi;
- può deliberare, a maggioranza di almeno due terzi dei presenti alla riunione
del Consiglio, sull'eventuale richiesta di affidamenti bancari, nel limite del
30% dell'Attività Patrimoniale complessiva;
- può emanare i regolamenti per il funzionamento degli Organi e/o degli Uffici
Federali.
- determina annualmente l'ammontare delle quote associative di cui agli artt.
6 e 9 lett. l.
Art. 22 - Il Presidente
Il Presidente:
- presiede il Consiglio Federale;
- ha la rappresentanza della Federazione e la firma sociale;
- provvede alla attuazione delle delibere del Consiglio Federale;
- sovrintende alla amministrazione della Federazione;
- compie tutti gli atti non delegati alle competenze dell'Assemblea e del
Consiglio Federale;
- convoca il Consiglio Federale e, con delibera del Consiglio stesso,
l'Assemblea Generale;
- può nominare consulenti e collaboratori esterni, anche retribuiti.
Art. 23 - Il Vice-Presidente
Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce per
delega o in caso di assenza.
Art. 24 - Il Collegio dei Revisori Contabili
Il Collegio dei Revisori Contabili è costituito da tre membri
effettivi, oltre due supplenti, anche non iscritti al Registro dei Revisori
Contabili, ciascuno appartenente a diversa Associazione federata, non facenti
parte contemporaneamente del Consiglio Federale o del Collegio dei Probiviri. I
membri vengono eletti dall'Assemblea con la medesima procedura seguita per la
nomina del Consiglio Federale, e nominano nel proprio seno un Presidente. I
Revisori Contabili supplenti subentrano a quelli effettivi, in caso di loro
dimissioni, in ordine di anzianità anagrafica. Tutti i membri, effettivi e
supplenti, devono essere da almeno otto anni Soci di una Associazione federata
ovvero avere ricoperto cariche presso Associazioni federate per almeno sei anni
ovvero aver ricoperto incarichi federali per almeno 4 anni. Il Collegio dei
Revisori Contabili vigila sulla corretta gestione amministrativa e contabile
della Federazione, riferendo all'Assemblea Generale con relazione scritta.
Art. 25 - Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi, oltre due supplenti, ciascuno appartenente
a diversa Associazione federata, non facenti parte contemporaneamente del
Consiglio Federale o del Collegio dei Revisori Contabili. I membri vengono
eletti dall'Assemblea con la medesima procedura seguita per la nomina del
Consiglio Federale, e nominano nel proprio seno un Presidente. I Probiviri
supplenti subentrano a quelli effettivi, in caso di loro dimissioni, in ordine
di anzianità anagrafica. Tutti i membri, effettivi e supplenti, devono essere da
almeno dieci anni Soci di una Associazione federata o avere ricoperto cariche
presso Associazioni federate per almeno otto anni ovvero aver ricoperto
incarichi federali per almeno 5 anni. Il Collegio dei Probiviri è l'organo
deputato a deliberare sui ricorsi sottopostigli a sensi degli artt. 9 e 10. E'
inoltre incaricato di risolvere le controversie tra la Federazione e le
Associazioni federate. Il Consiglio Federale potrà sottoporre al Collegio quanto
altro, a suo insindacabile giudizio, riterrà opportuno. Le decisioni del
Collegio dei Probiviri sono definitive ed inappellabili.
Art. 26 - Segretario Generale
Il Segretario Generale è organo della Federazione.
Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Federale, cui direttamente
risponde, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri; è retribuito, ed
il rapporto è regolato da apposito contratto. Il Segretario Generale, garante
della continuità operativa della Federazione, ha la responsabilità della
segreteria federale ed è, per tale effetto, gerarchicamente sovraordinato al
personale appartenente alla medesima; attende alla direzione della stessa ed
alla gestione del personale addetto con l'assunzione delle relative
responsabilità. Il Segretario Generale dispone per la esecuzione delle
deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Federale, e delle direttive del
Presidente, al fine del raggiungimento degli obiettivi, coordinando, e
programmando se necessario, i vari settori, anche ai fini di una più razionale
utilizzazione delle risorse, accertando che le persone che ricoprono cariche ed
incarichi periferici adempiano sul piano operativo ai loro compiti
istituzionali, dando tempestiva e corretta assicurazione al Presidente o al
Consiglio Federale, secondo la loro rispettiva competenza, degli avvenuti
adempimenti. Il Segretario Generale parteciperà, se richiestogli, alle riunioni
del Consiglio Federale. Il Segretario Generale non può ricoprire cariche in
altri Organi della Federazione.
Art. 27 - Cooptazioni
Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi motivo uno
o più Consiglieri Federali, il Consiglio Federale alla unanimità dei Consiglieri
presenti alla riunione del Consiglio può provvedere alla loro sostituzione con
apposita delibera di cooptazione. I Consiglieri Federali così nominati,
rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Federale.
Art. 28 - Fondo comune
Il fondo comune della Federazione è costituito:
- dalle attività delle gestioni annuali;
- dagli investimenti mobiliari ed immobiliari;
- dalle quote annuali;
- dalle erogazioni e contributi a favore della Federazione;
- da lasciti o donazioni previa autorizzazione governativa ove necessaria;
- dagli eventuali saldi economici positivi netti derivanti dalle attività di
cui all'art. 3. Con il fondo comune si provvede alle spese della Federazione. Il
Consiglio Federale determina i criteri di gestione finanziaria del fondo comune.
Art. 29 - Bilancio preventivo, conto consuntivo
Per ciascun anno finanziario, che coincide con l'anno solare, sono compilati i
Bilanci Preventivo e Consuntivo, nonché l'eventuale Conto Economico autonomo e
separato relativo alla attività commerciale di cui all'art. 3, che sono
sottoposti all'approvazione della Assemblea Generale insieme alla relazione del
Consiglio Federale, ed alla relazione del Collegio dei Revisori contabili,
relativa al Bilancio Consuntivo. I Bilanci Preventivo e Consuntivo, e
l'eventuale conto economico di cui innanzi, sono trasmessi alle Associazioni
federate almeno quindici giorni prima dell'Assemblea Generale.
Art. 30 - Disposizioni generali
Il presente Statuto entra in vigore il giorno
successivo a quello dell'approvazione. Il Consiglio Federale è incaricato di
sovraintendere alla corretta applicazione delle norme del presente Statuto. Per
tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le disposizioni
dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, nonché le leggi speciali ed, in
mancanza, i principi di diritto che regolano la materia.
Art. 31 - Norma transitoria
I membri dei nuovi Organi della Federazione, posti in
essere dal presente Statuto, saranno nominati dalla prima Assemblea Generale di
rinnovo del Consiglio Federale successiva all'entrata in vigore dello Statuto
stesso. Le norme del presente Statuto relative alle competenze dei nuovi Organi
Federali entreranno in vigore a far data dalla nomina di cui al comma
precedente.
APPROVATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
IN BERGAMO, IL 7 GIUGNO 1998.